Nicolò Mastrovito

Nota a Cassazione 16 marzo 2016, n. 5233

Il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro qualora non verifichi il corretto utilizzo degli strumenti di protezione individuale imposti dalla legge e questo anche nell’ipotesi in cui i dipendenti abbiano un’elevata professionalità e specializzazione, ovvero debbano svolgere operazioni di per sé semplici, in quanto il solo fatto di aver fornito strumenti adeguati di protezione non lo esonera dalla responsabilità per l’infortunio subito dal lavoratore.

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 marzo 2016, n. 5233, stabilisce questo principio, intervenendo nella controversia che ha visto contrapposti Poste Italiane e un proprio dipendente, il quale, nell’ eseguire le operazioni di revisione del gruppo leveraggio cambio di un automezzo aziendale, era stato colpito da un bullone che si accingeva ad estrarre, riportando una cecità assoluta all’occhio sinistro e uno stress cronico moderato post-traumatico, con conseguente inabilità permanente del 37%.

I giudici di merito avevano ravvisato a carico della società la violazione dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), rilevando che l’ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e che l’azienda non aveva vigilato affinché i dipendenti utilizzassero gli occhiali protettivi e i sistemi di illuminazione mobili messi a loro disposizione.

Secondo la Suprema Corte, il controllo spettante a datori di lavoro, dirigenti e preposti può anche essere saltuario, non occorrendo la costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore: è, infatti, sufficiente una “discreta, seppur continua ed efficace, vigilanza generica, intesa ad assicurare che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti. Tale obbligo di vigilanza subisce un’ulteriore attenuazione in base ad un principio di ragionevole affidamento nelle accertate qualità del dipendente, in ipotesi di provata specializzazione dell’operaio munito di approfondita conoscenza di una determinata lavorazione cui sia addetto da lungo tempo”.

Tale attenuazione dell’obbligo di vigilanza non consente, tuttavia, una totale omissione di controllo, nè esime da tale obbligo la semplicità dell’operazione lavorativa da svolgere.

 

Infortunio sul lavoro: quale controllo è richiesto al datore di lavoro per l’esonero da responsabilità.
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