Kevin Puntillo

Nota a Trib. Firenze, sez. lav., 20 aprile 2016

La lavoratrice che subisce molestie sessuali e si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso ed al risarcimento dei danni inerenti alla sua salute ed alla sua personalità morale.

“In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la società è tenuta al risarcimento del danno biologico per inabilità temporanea e permanente e del danno non patrimoniale da discriminazione in ragione del sesso”, per la mancata adozione di iniziative di prevenzione e repressione da parte della società (nonostante gli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. e al D. Lgs. n. 198/2006).

Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, sez. lav., 20 aprile 2016, chiamato a pronunciarsi sul caso di una lavoratrice costretta a dimettersi per giusta causa in seguito a continui episodi di molestie sessuali subite da parte del padre della rappresentante legale dell’azienda presso cui lavorava, culminati in un tentativo di aggressione.

Nello specifico, il soggetto in questione aveva attuato nei confronti della lavoratrice comportamenti osceni, violenti e molesti sessualmente, accompagnati da linguaggio scurrile ( per i particolari, leggi il testo della sentenza).

La società datrice di lavoro non si è minimamente attivata al fine di prevenire e reprimere tali condotte, pur essendone a conoscenza; era, infatti, noto a tutti i dipendenti che le operaie venivano molestate e già in passato vi erano stati dei precedenti, anche penalmente sanzionati.

Sussiste, quindi, una responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c., secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori dì lavoro”. In base a questa disposizione, grava sul datore di lavoro sia il divieto di porre in essere direttamente qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità fisica e della personalità morale del dipendente, sia l’obbligo di prevenire e reprimere condotte dannose nell’ambito dell’ambiente lavorativo, anche se commesse da altri dipendenti o comunque da soggetti connessi, per vario titolo, all’azienda.

Vengono, perciò, riconosciuti alla lavoratrice, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso per effetto della giusta causa di dimissioni, il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale da discriminazione in ragione del sesso, integrata (ex art. 26, co. 2, D.Lgs. n. 198/06) dalle molestie sessuali (v. artt. 25-26, D.Lgs. n. 198/06, come novellato dal D.Lgs. n. 5/2010; 38, D.Lgs. n. 198/06 e Cass. S. U. n. 26972/2008).

Molestie sessuali nel luogo di lavoro: sì al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale.
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