Il dipendente “in malattia” ha la possibilità di godere delle ferie, aggiungendole al periodo di conservazione del posto (c.d. periodo di comporto).

Nicolò Mastrovito

Il dipendente “in malattia” ha la possibilità di godere delle ferie, “sostituendole” al periodo di conservazione del posto (c.d. periodo di comporto) allo scopo di sospenderne il decorso. Conseguentemente, il licenziamento disposto per “superamento del periodo di comporto” è illegittimo, in quanto il predetto periodo non risulta superato se i giorni di assenza sono a titolo di ferie e non di malattia.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (14 aprile 2016, n. 7433), in linea con il consolidato indirizzo secondo cui il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, al fine esplicito di sospendere il decorso del periodo di comporto, tutelando, così, l’interesse, considerato prevalente, del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 3 marzo 2009, n. 5078).

Nello specifico, la Corte ha cassato la sentenza di merito (App. Catania 22 marzo 2013), che, “pur dando atto, correttamente, che non esisteva nessuna norma che imponesse l’accoglimento delle ferie rimesse ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro chiamato a bilanciare esigenze contrapposte – non aveva tuttavia considerato che, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la perdita del posto di lavoro, fonte di reddito per il lavoratore e la sua famiglia, l’ordinamento, in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, avrebbe imposto alla società di venire incontro alla richiesta del lavoratore, una volta ponderati i contrapposti interessi”.

Nella fattispecie esaminata, sempre secondo la Cassazione, il datore di lavoro, nel momento in cui ha rifiutato la concessione delle ferie al dipendente, non ha valutato il rilevante e fondamentale diritto del lavoratore a conservare il posto di lavoro; né, tantomeno, ha provato la sussistenza di ragioni organizzative ostative alla concessione delle ferie.

Per altro verso, ricorda la Corte, il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, così come non può imputare “a ferie” le assenze per malattia, trattandosi di un evento che va coordinato con le necessità produttive dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. 22 aprile 2008, n. 10352).

L’ uso delle ferie sospende il decorso del periodo di comporto.
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