Legittimo il licenziamento di un dirigente, con affidamento delle mansioni ad un socio.
Nota a Cass. 21 giugno 2016, n. 12823.
Gennaro Ilias Vigliotti
E’ lecito sopprimere la figura del dirigente addetto alle vendite, procedendo al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed ha affidando il predetto incarico ad una socia.
Al riguardo, i giudici (Cass. (n. 12823/2016) hanno affermato che il licenziamento in questione va giustificato “alla luce dell’avvicendamento societario scaturito dall’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, di assegnare al socio le funzioni connesse alla soppressa figura del dirigente coordinatore degli agenti sul territorio italiano ricoperte in precedenza” dal lavoratore licenziato.
Tale avvicendamento non è stato ritenuto né discriminatorio, né contrario a buona fede dato che la funzione del dirigente “era stata definitivamente soppressa e le relative funzioni affidate ad un socio imprenditore e non ad un altro dipendente o collaboratore con eguale qualifica”.
La Corte di Cassazione ha poi precisato che il licenziamento di un dirigente “è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie”. Ed ha richiamato, a conferma della correttezza del proprio ragionamento, una precedente decisione che aveva considerato legittimo il licenziamento di un dirigente giustificata con la necessità di una ristrutturazione aziendale, le cui mansioni erano state assegnate ad altro dirigente, in aggiunta alle mansioni proprie di quest’ultimo (Cass. 22 ottobre 2010, n. 21748).
La Corte ha inoltre ribadito il principio per il quale “il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezze e buona fede, che costituisce il parametro sui cui misurare la legittimità del licenziamento deve essere coordinato con la libertà d’iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.” (Cass. n. 3628/2012).