Maria Novella Bettini e Francesco Belmonte

Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini di prova (secondo l’art. 5, co. 1,D.Lgs, n. 81/2015, applicabile anche al settore pubblico).

La nuova disciplina si differenzia dunque dalla precedente (D.Lgs. n. 61/2000) che, all’art. 10, co. 1, sanciva l’inapplicabilità della forma scritta ad probationem per i dipendenti pubblici (con la conseguenza che la forma scritta del contratto part time doveva essere considerata ad substantiam, cioè ai fini della validità stessa del contratto) [peraltro, in coerenza con la peculiarità della struttura normativa ed organizzativa pubblica, non si applica al settore pubblico l’art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, che detta la disciplina sanzionatoria (conversione del part time in rapporto di lavoro a tempo pieno) nel caso di mancanza della prova. Com’è noto, la forma scritta del contratto ad probationem  implica che, in caso di mancanza della prova, non si configura la nullità del contratto medesimo, ma soltanto limitazioni alla prova testimoniale (art. 2725 c. c.). In particolare, qualora la scrittura del contratto risulti mancante, le parti non possono ricorrere alla prova per testimoni, a meno che “il contraente dimostri di avere senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova” (c.d. smarrimento incolpevole del documento ex art. 2724, n. 3, c. c.). In merito al regime sanzionatorio valevole per il settore privato, si rinvia a D. CASAMASSA, Part time: nozione, forma e contenuto del contratto,in www.soluzionilavoro.wordpress.com, 17 marzo 2016].

Il contratto a tempo parziale deve, inoltre, indicare puntualmente la “durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno” (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Innovativa è poi, la disposizione contenuta nel co. 3 dell’art. 5, secondo cui, qualora l’organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale può avvenire anche attraverso un rinvio ai turni programmati su fasce orarie prestabilite.

Inoltre, al fine di consentire all’azienda di modulare in aumento la durata della prestazione in situazioni contingenti, senza modificare stabilmente l’orario di lavoro, la nuova normativa facilita, in un’ottica di liberalizzazione rispetto alla precedente regolamentazione, la possibilità per il datore di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro supplementari (art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015) e straordinarie (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015) [rientrano in questa nozione “il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro” (40 ore), così come definito dall’art.1, co. 2 lett. c), D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66] per ogni tipologia di part time (poichè il nuovo Decreto ha eliminato la tripartizione del lavoro a tempo parziale in orizzontale, verticale e  misto, a differenza della precedente regolamentazione che relegava la facoltà di ricorrere al lavoro supplementare al solo part time orizzontale,  ex art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 61/2000 e consentiva di svolgere prestazioni straordinarie unicamente nel part time verticale o misto, secondo l’art. 3, co. 5, D. Lgs. n. 61/2000).

I requisiti formali del contratto part time nella p.a.
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