Francesca Albiniano

L’art. 12, D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce (ex art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001) che le disposizioni estese al settore pubblico “si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche…… e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia”. Sicché la nuova disciplina in tema di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, pur se espressamente estesa alla P.A., deve essere coordinata con i principi, tuttora vigenti, che governano la materia.

Nell’impego pubblico, come è noto, il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale è subordinato alla valutazione della Amministrazione/datore di lavoro (art. 1, co. 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’art. 73, L. 6 agosto 2008, n. 133 e DFP Circ. 30 giugno 2011, n. 9) la quale, nell’esercizio del potere di gestione del personale, in cui rientrano l’attribuzione e revoca dell’incarico ed il ricorso al part time, pur rispondendo non ad uno schema pubblicistico, bensì a quello dei poteri privati, deve confrontarsi con la particolare considerazione che l’ordinamento attribuisce all’organizzazione degli uffici pubblici, secondo opzioni di ordine costituzionale, quali i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 51, 97 e 98 Cost. e L. 7 agosto 1990, n. 241), nonché della realizzazione delle esigenze dell’utenza, unitamente alla garanzia del “giusto procedimento”, basato su atti motivati e scelte trasparenti e verificabili, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze 23 marzo 2007, nn. 103 e 104, in MGL, 2007, 324, con nota di VALLEBONA, Spoils system: solo per il vertice)..

Allo stato attuale, infatti, a fronte di un’istanza presentata dal prestatore, la trasformazione non avviene in modo automatico, né l’Amministrazione ha l’obbligo di accoglierla; quest’ultima, infatti, ha il potere di valutare (in base alle proprie esigenze di funzionalità, senza subire compressioni del proprio interesse organizzativo e gestionale) i presupposti della trasformazione che “può essere concessa entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente” [sorge, invece, un’obbligo di accoglimento, nelle ipotesi previste dall’art. 8, co. da 3 a 7, D.Lgs n. 81/2015 (malati oncologici, ecc.), salvo garantire di avere “preso in considerazione” le domande di trasformazione a tempo parziale presentate dai prestatori a tempo pieno (art. 8, co. 8, D.Lgs n. 81/2015)].

Quindi, la domanda del dipendente potrà essere accolta solo ove, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dal medesimo ricoperte, la trasformazione non rechi pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione stessa, ovvero non comporti – qualora la domanda di part time sia motivata dall’esigenza di effettuare un altro lavoro – un conflitto d’interessi tra l’attività lavorativa “esterna” e quella di servizio svolta per la Pubblica Amministrazione, nonché quando sia superato il limite percentuale di dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale.

Pertanto, nell’istanza di trasformazione, soggetta a valutazione discrezionale dell’Amministrazione, il lavoratore deve indicare l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere, nonché comunicare, entro 15 giorni, all’Amministrazione di appartenenza, il successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa dichiarata, a pena di licenziamento per giusta causa, applicabile anche nel caso di comunicazione non veritiera (art. 1, co. 58 e 61, L. n. 662/1996).

In caso di esito negativo della valutazione, l’Amministrazione deve dare conto delle scelte effettuate mediante una dettagliata motivazione del provvedimento di diniego (DFP Circ. n. 9/2011). A tal fine, la motivazione va fornita in termini chiari e sufficientemente puntuali, evitando l’utilizzo di clausole generali o formulazioni generiche, in modo da evidenziare in concreto le reali cause del diniego (in tema, v. D. SERRA, Il diritto di ripensamento attribuito alle pubbliche amministrazioni in ordine alle trasformazioni già autorizzate dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in RCDL, 2010, 943).

Nello specifico, la valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione si deve basare su tre elementi:

  • contingente di personale: la trasformazione non può essere concessa quando il contingente di personale con contratto part time abbia già raggiunto la percentuale del 25% (art. 22, co. 20, 23 dicembre 1994, n. 724), calcolata sul numero complessivo di dipendenti a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale;
  • oggetto dell’attività: la trasformazione deve essere negata quando: a) il passaggio al tempo parziale è richiesto per lo svolgimento di una seconda attività (subordinata o autonoma) che risulti in conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente; b) il dipendente chiede la trasformazione al fine di svolgere un’attività con altra Amministrazione Pubblica (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);
  • impatto organizzativo della trasformazione: l’Amministrazione può denegare la trasformazione quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione stessa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. In altri termini, spetta all’Amministrazione – datore di lavoro il potere di stabilire la rilevanza del pregiudizio alle proprie esigenze funzionali, rapportandolo al ruolo del dipendente.
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e valutazione dell’amministrazione.
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