Il provvedimento di trasferimento non richiede la contestuale indicazione delle ragioni per le quali è adottato.

Fabio Iacobone

Per il trasferimento del lavoratore non è previsto alcun onere di forma (c.d. principio di libertà di forma), pur sussistendo in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare in giudizio le circostanze che hanno giustificato il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c. c. (cfr. Cass. 23 novembre 2010, n. 23675; Cass. 5 gennaio 2007, n. 43, DPL, 2007, 570; Trib. Roma 21 gennaio 2014, LG, 2014, 416).

Il provvedimento di trasferimento non richiede la contestuale indicazione delle ragioni per le quali è adottato, atteso che l’art. 2103 c.c., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova (Cass. 28 maggio 2009, n. 12516, GLav, 2009, n. 36, 50).

La giurisprudenza, pertanto, si era orientata nel senso di ammettere la comunicazione orale (Cass. 17 maggio 2010, MGL, 2010, 763), fatte salve le ipotesi in cui la forma scritta sia richiesta dal contratto collettivo (Cass. 28 aprile 1998, n. 4347, RIDL, 1999, II, 320) e di configurare a carico del datore di lavoro un onere di indicare le ragioni del trasferimento, soltanto nel caso in cui il lavoratore ne avesse fatto richiesta – in applicazione analogica dell’art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, che prevedeva l’insorgenza di analogo onere nel caso in cui il lavoratore licenziato chiedesse al datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento (Cass. 18 marzo 2015, n. 5434, GLav, 2015, n. 16, 26 ).

Tuttavia, a seguito seguito della modifica introdotta dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, all’art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, è stata resa obbligatoria la comunicazione contestuale dei motivi del licenziamento. Sicché, non è più sostenibile l’applicazione analogica, a meno di non voler assegnare al datore di lavoro oneri (forma scritta e indicazione contestuale delle ragioni giustificatrici) estranei al tenore letterale dell’art. 2103 c.c. (v. Trib. Roma 4 marzo 2014, RIDL, 2014, II, 547, con nota di BOLEGO, Sull’onere di giustificazione e comunicazione dell’atto di trasferimento del lavoratore dopo la “riforma Fornero).

Ciò non toglie che l’atto di trasferimento non possa essere arbitrario; che le ragioni che lo giustificano siano immutabili e che vi debba essere un nesso di causalità fra trasferimento e singola posizione lavorativa.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il trasferimento al Centro per l’impiego competente entro 5 giorni (art. 4-bis, co. 5, lett. e-bis), D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’art. 1, co. 1183, L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Per l’aspetto economico, il trasferimento è disciplinato dalla contrattazione collettiva, che solitamente prevede:

  • la corresponsione di una specifica indennità a favore del lavoratore;
  • il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento in altra località.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza, l’indennità ha natura retribuiva (per tutte, v. Cass. 2 giugno 1988, n. 3749) e, quindi, qualora non sia espressamente esclusa dagli accordi collettivi o individuali, é computabile negli altri elementi retributivi.

Requisiti formali e contenuto del provvedimento di trasferimento del lavoratore
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