La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio della procedura di mobilità alle associazioni di categoria aderenti alla confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per illegittima esclusione di alcune di esse mediante un criterio d’individuazione arbitrario o comunque eccessivamente limitativo, rende inefficace il licenziamento.

Nota a Cass. 22 agosto 2016, n. 17234

Giovanni Piglialarmi

Il licenziamento collettivo è illegittimo se la comunicazione di avvio della procedura prevista dall’art. 4, comma 2, della L. n. 223/1991 non è stata inviata a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 22 agosto 2016, n. 17234, ripercorrendo il tema della rappresentatività alla luce dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori dopo la sentenza n. 231/ 2013 della Corte Costituzionale.

La vicenda analizzata dalla Cassazione riguarda una lavoratrice che ha presentato ricorso per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento collettivo poiché la direzione aziendale aveva inviato la comunicazione (obbligatoria) prescritta dall’art. 4 della L. n. 223/91 ai soli sindacati appartenenti alle confederazioni più rappresentative in possesso di sedi operanti nell’ambito territoriale ove ha sede lo stabilimento. Tale comunicazione, invece, non era stata inviata a quelle organizzazioni sindacali che, seppur rappresentative, non avevano sedi operative nel medesimo territorio comunale, ma soltanto organismi di rappresentanza a livello nazionale e provinciale.

L’art. 4, comma 2, prevede che le imprese che intendano avviare la procedura prevista per il licenziamento collettivo dei dipendenti sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della L. n. 300/1970, nonché alle rispettive associazioni di categoria. Qualora queste manchino, “la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

I giudici di legittimità – interpretando l’art. 4 della L. n. 223/1991 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 – hanno stabilito che nel caso trattato “la limitazione, in assenza di r.s.a. o r.s.u., della comunicazione alle sole organizzazioni sindacali per così dire comunali risultava arbitraria, poiché un così circoscritto ambito territoriale non teneva conto della rilevanza quantomeno provinciale delle problematiche afferenti una procedura di mobilità e del sicuro criterio di rappresentatività costituito dalla sottoscrizione di accordi collettivi applicati in azienda, laddove la norma faceva riferimento ad una dimensione nazionale”.

Dunque, non è sufficiente che la comunicazione pervenga ai soli sindacati rappresentativi che abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato in azienda e che abbiano una sede operativa nell’ambito territoriale ove risiede la società; la comunicazione deve pervenire anche alle organizzazioni sindacali che siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche se prive di r.s.a. o r.s.u., e che non abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato, ma abbiano partecipato comunque alle trattative (Cort. Cost. n. 231/2013).

Nello specifico, la Corte di merito aveva rilevato che, nel caso in esame, “la comunicazione di avvio della procedura era stata limitata alle sole associazioni sindacali di categoria presenti sul territorio…, laddove l’obbligo di effettuare le comunicazioni alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative in ambito nazionale era previsto, in caso di mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, nell’ambito di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/13, anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentati dei lavoratori in azienda”.

Licenziamento collettivo e rappresentatività: la comunicazione alle organizzazioni sindacali dopo la sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale.
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