Un giornalista non può partecipare a trasmissioni di un’impresa giornalistica concorrente.

Mariapaola Boni

Qualora la disciplina collettiva ed il contratto di lavoro prevedano l’obbligo di esclusiva, il giornalista con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno che intenda espletare altri incarichi deve essere autorizzato dal direttore, d’accordo con l’editore. Non sono peraltro autorizzabili incarichi “in contrasto con gli interessi aziendali, fatta salva la libertà di manifestazione delle proprie opinioni in pubblicazioni culturali, religiose, politiche o sindacali”.

Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione 16 novembre 2016, n. 23348, la quale ha confermato la Corte di appello di Roma 23 aprile 2015, ritenendo che la partecipazione a tre trasmissioni (oggetto di tre contestazioni disciplinari ritenute tempestive), “concretizzatasi nel commento di notizie di attualità, comprese recenti elezioni regionali, in qualità e con la professionalità del giornalista, risultava diretto esercizio di attività giornalistica lesiva degli interessi dell’azienda, piuttosto che manifestazione di opinioni”.

Veniva pertanto ritenuto legittimo il recesso intimato dalla Società R.A.I. ad un giornalista a seguito di contestazioni disciplinari inerenti ad alcune partecipazioni a trasmissioni dell’emittente televisiva concorrente Video Mediterraneo, una delle quali, peraltro, svoltasi in concomitanza di assenza dal lavoro per malattia ed un’altra durante il servizio e con il possesso di autovettura aziendale.

Nello specifico, la Corte territoriale ha fondato il suo giudizio, oltre che sulla pluralità delle partecipazioni in un periodo di tempo breve (meno di un mese) a trasmissioni di impresa giornalistica concorrente nell’ambito regionale, anche sulla presenza di precedenti disciplinari, nonché sulla intenzionalità e consapevolezza della violazione della clausola evincibile dalla richiesta di autorizzazione formulata in occasione di altri eventi, da ciò traendo la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento secondo i parametri indicati dalla contrattazione collettiva.

Violazione dell’obbligo di esclusiva e licenziamento del giornalista.
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