Può essere dispensata dal servizio la dipendente scolastica in ragione dell’esito negativo della prova.

Simona Santoro

In tema di recesso per esito negativo della prova, valgono, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli stessi principi affermati per il rapporto di lavoro privatistico, “per cui la valutazione espressa non può essere sindacata nel merito né il datore di lavoro ha l’onere di provare le ragioni di detta valutazione negativa”.

Il principio è stato affermato dalla Cassazione (25 gennaio 2017, n. 1915), con riguardo alla dispensa dal servizio disposta dal Dirigente scolastico nei confronti di una docente che non aveva superato positivamente il periodo di prova (ciò, sulla base della pronunzia della Corte territoriale che aveva escluso che il provvedimento dovesse essere adottato previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Scolastico Provinciale, previsto dall’art. 439 del D.Lgs. n. 297 del 1994, rilevando che la disposizione in parola era stata implicitamente abrogata, per incompatibilità con la disciplina generale desumibile dal combinato disposto dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 25 bis, co. 4, del D.Lgs. n. 29/1993).

La Cassazione ha statuito che “la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, non rientrando tra le competenze escluse dall’art. 15 del predetto D.P.R. o “da altre disposizioni” che esplicitamente riservino l’attribuzione di funzioni all’amministrazione centrale o periferica” (Cass. 13 settembre 2016, n. 17967).

Inoltre, la Corte ha rilevato che l’art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, ha previsto, al co. 117, che: “Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” ed ha specificato che la valutazione è assegnata al dirigente scolastico, mentre la funzione consultiva al solo comitato per la valutazione (istituito all’interno dell’istituto).

Ancora, non si poteva procedere ad un secondo esperimento (anche se l’art. 1, co. 119, L. n. 107/ 2015 dispone che: “In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova non rinnovabile”), in quanto tutta la documentazione esprimeva una “omogenea valutazione non positiva del periodo di prova” e la mancata concessione della proroga del periodo di prova non doveva essere giustificata attraverso puntuale ed adeguata motivazione.

Docente di scuola e mancato superamento del periodo di prova.
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