Il tasso specifico aziendale per gli infortuni sul lavoro va calcolato senza alcuna distinzione tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Nota a Cass. 3 aprile 2017, n. 8597

Alfonso Tagliamonte

In base alla normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono oggetto di tutela non solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, bensì tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” (secondo la esplicita previsione dell’art. 2 D.P.R. n. 1124/1965) e, quindi, non solo quelli riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e «in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (cfr. Corte Cost. 2 marzo 1991, n. 100 e 3 ottobre 1990, n. 429).

Sicché, nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale va calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’I.N.A.I.L., compresi i c.d. oneri indiretti (Cass. nn. 4036/1995, 2023/1995, 550/1993, 2155/1992, 1145/1992), per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza alcuna distinzione tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Cass. 2 giugno 1998, n. 5408; Cass. 29 maggio 1996, n. 4953).

Il principio è stato stabilito dalla Cassazione (3 aprile 2017, n. 8597), che ha confermato la decisione della Corte di appello di Torino, la quale aveva ritenuto sussistente l’occasione di lavoro relativamente ad un evento alla base della sequenza causale che aveva, poi, determinato la morte del lavoratore per shock anafilattico, ossia la puntura di un insetto verificatasi in “condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro” e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli aveva impedito, o comunque reso più difficile, difendersi dall’insetto.

Tale evento mortale, secondo la Cassazione, “pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell’imprenditore, non esclude l’occasione di lavoro, essendo l’infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall’istituto assicuratore”.

Infortunio mortale, occasione di lavoro e tasso del premio aziendale.
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