Il rapporto di lavoro può estinguersi per una pluralità di cause: 1. scadenza del termine; 2. morte del lavoratore; 3. risoluzione consensuale; 4. impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore, relative al lavoratore (es. carcerazione, oppure sopravvenuta assoluta inidoneità fisica al lavoro) o al datore (es. requisizione degli impianti aziendali, loro distruzione per fatti naturali, come terremoto o inondazione); 5. altre specifiche cause previste dalla legge (ad es. il mancato rientro in azienda del prestatore dopo la reintegrazione ottenuta ex art.. 18, L. n. 300/1970); 6. licenziamento o dimissioni.

F.B

Estinzione del rapporto di lavoro: le cause
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