Nel rapporto di lavoro subordinato, l’espressione “indisponibilità del tipo” significa che le parti non possono qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che si svolge, nei fatti, come se fosse subordinato, assegnando cioè al contratto una denominazione giuridica difforme dall’effettiva sostanza obbligatoria del medesimo, con finalità elusiva della normativa altrimenti applicabile. Pertanto, se il lavoratore è sottoposto ai poteri caratteristici della subordinazione, a nulla vale la menzione nel contratto che il rapporto è di natura autonoma.

F.B.

Lavoro subordinato (Indisponibilità del tipo)
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