La fotocopiatura di materiale riservato dell’azienda, per provare il demansionamento, legittima il licenziamento del lavoratore
Nota a Cass. 22 maggio 2017, n. 12804
Fabio Iacobone
Il lavoratore che ritenga di essere stato demansionato non può, per questa ragione, fotocopiare documenti riservati dell’azienda sul presupposto che le finalità di tutela dei diritti prevalgono sul dovere di riservatezza. Egli ha invece la possibilità di richiedere l’acquisizione di tali documenti al Giudice che a sua volta può valutarne la mancata esibizione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 22 maggio 2017, n. 12804, confermando il giudizio di merito e rilevando che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, le fotocopie riguardavano “istruzioni che contenevano specifiche informazioni relative al tipo di materiale usato, le procedure e la strumentazione utilizzata dall’operatore di laboratorio, un vero e proprio know- how aziendale”, la cui riservatezza appariva rafforzata dall’esigenza di non diffondere a terzi (tra i quali avrebbero potuto rientrare soggetti che potevano essere concorrenti) conoscenze aventi un rilievo produttivo.
Pertanto, nella fattispecie, il licenziamento era giustificato, venendo in rilievo non un generico dovere di non divulgare documenti aziendali, ma uno specifico obbligo a mantenere riservati documenti attinenti anche ad aspetti importanti e significativi dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro.