E’ subordinato il docente che svolga la propria attività secondo gli indici sussidiari della subordinazione quali l’inserimento continuativo nell’istituto, il rispetto degli orari, nonché la partecipazione alle riunioni didattiche ed agli incontri con i genitori
Nota a Cass. 6 luglio 2017 n. 16681
Bianca Maria Screnci
“In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato mediante il ricorso ad elementi sussidiari fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, che il giudice deve individuare in concreto” (ex plurimis: Cass. 30 gennaio 2014, n. 2056; Cass. 13 aprile 2012, n. 5886).
Ha ribadito tale importante principio (consolidato) la Cassazione (6 luglio 2017 n. 16681), stabilendo che tali elementi, con riguardo alla fattispecie esaminata, riguardano: l’obbligo di “comunicare l’assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari, l’incidenza del rischio economico, la continuità delle prestazioni, elementi pertanto correttamente valorizzati dal giudice del merito. Essi infatti denotano l’inserimento dell’attività del singolo docente in un quadro complessivo nel quale questi rimane vincolato dalla organizzazione scolastica”.
I giudici hanno altresì rilevato che la Corte d’Appello di Lecce (27 dicembre 2004, n. 3251), uniformandosi ai suddetti principi, ha opportunamente adottato, come criterio di qualificazione del rapporto “quello dell’inserimento per diversi anni della docente nella scuola (per l’insegnamento di materie letterarie), … il rispetto dell’orario e di partecipazione alle riunioni dei docenti, agli incontri con i genitori, ai viaggi di istruzione programmati dalla scuola ed alla mancata assunzione di alcun rischio di impresa”.
In relazione agli indici di subordinazione, v. Cass. 8 giugno 2017, n. 14296, in questo sito con nota di F. IACOBONE.