Il mancato avviso del datore di lavoro dell’assenza e delle ragioni di questa, a prescindere o meno della sussistenza dello stato di malattia, rende l’assenza ingiustificata e legittima il licenziamento.
Nota a Cass. 8 novembre 2017, n. 26465
Mariapaola Boni
L’assenza del lavoratore è priva di giustificazione “quando vi è stata omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore, con la conseguenza che tale omissione rende l’assenza ingiustificata, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente”.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione 8 novembre 2017, n. 26465 (di conferma di App. Perugia n. 41/2015), la quale ha analizzato la regolamentazione collettiva applicabile al caso di specie, in base alla quale “in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata”.
Il contratto collettivo de quo specifica poi che incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che “non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato…. L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”. Inoltre, nel disciplinare il licenziamento con preavviso, il ccnl prevede l’ipotesi delle “assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie”; e contempla le sanzioni conservative “in ordine crescente secondo la gravità dell’infrazione, per le ipotesi in cui il ritardo della comunicazione dell’assenza o di invio della relativa certificazione medica giustificativa sia inferiore a quattro giorni, poiché se superiore è integrata la più grave previsione contrattuale del licenziamento con preavviso”
In particolare sul dipendente gravano i seguenti obblighi: a) avvisare l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla stessa il certificato medico entro il secondo giorno di assenza; b) nell’ipotesi di proseguimento della malattia, avvisare l’azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare all’azienda medesima, entro il secondo giorno, il certificato medico attestante il protrarsi della malattia.
Qualora il lavoratore ometta anche uno solo di tali adempimenti – a meno che non si tratti di giustificato impedimento (ossia di impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza di tali obblighi) – l’assenza è considerata ingiustificata.
L’intento della normativa in esame è senza dubbio quello di rendere edotto il datore di lavoro dell’assenza di un suo dipendente, nel più breve tempo possibile, di modo che possa tempestivamente assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e l’andamento della produzione. La sanzione conservativa riguarda l’ipotesi in cui l’assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, non travalichi il quarto giorno. Ma è prevista una graduaIità delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell’inadempimento. Ed infatti, “le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata”.