Il diritto di critica del lavoratore è garantito dagli artt. 21 Cost. e 1 Stat. Lav. Nell’ambito del rapporto di lavoro, la critica va esercitata nel rispetto dei principi di “continenza sostanziale” (veridicità dei fatti narrati) e di “continenza formale” (critica non denigratoria né diffamatoria). Sono ammesse la critica aspra e la satira.

F. A.

Critica (diritto di)
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