Le sanzioni conservative per la violazione del c.d. minimo etico non devono essere necessariamente previste nel codice disciplinare.

Nota a Cass. 9 gennaio 2018, n. 279

Paolo Pizzuti

È esteso alle sanzioni disciplinari conservative (oltre che al licenziamento) il principio secondo il quale in tutti i casi nei quali la condotta sanzionabile sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contraria al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario prevederla nel codice disciplinare affisso in azienda (v. Cass. 3 gennaio 2017, n. 54; Cass. 29 maggio 2013, n. 13414; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1926).

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione 9 gennaio 2018, n. 279, secondo cui, quando le condotte del dipendente si concretizzino nella violazione di basilari e generali regole di comportamento e siano pertanto contrarie al c.d minimo etico non è necessaria, al fine di contestare l’infrazione e sanzionare il dipendente, sia in senso conservativo che espulsivo, un’analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare di modo che il lavoratore si renda conto dell’illiceità e gravità delle sue azioni.

Tale principio, espresso con riferimento alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di un lavoratore che aveva preteso di prestare la propria attività in difformità ad un contestato provvedimento di collocazione in ferie d’ufficio, ribadisce quanto affermato relativamente al settore del credito, da Cass. 3 gennaio 2017, n. 54, annotata, in questo sito, da I. VIGLIOTTI, Per sanzionare le violazioni dei procedimenti di fido bancario è necessario il codice disciplinare.

Sanzioni disciplinari conservative e condotte contrarie al c.d. “minimo etico”
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: