Sul pensionato grava un obbligo di informativa della condizione lavorativa, con relativi proventi reddituali, successiva al pensionamento.
Nota a Corte Cass. 18 gennaio 2018, n. 1170
Alfonso Tagliamonte
Il pensionato è tenuto a comunicare all’Ufficio pensioni INPS l’eventuale inizio di una nuova attività lavorativa e i conseguenti mutamenti della sua situazione reddituale.
Secondo la Corte di Cassazione (18 gennaio 2018, n. 1170), la mancata comunicazione all’Istituto previdenziale dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa e reddituale del pensionato “si risolve nell’intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo)”. E, pertanto, “il silenzio di chi ha l’obbligo di rendere una dichiarazione, onde ottenere un maggiore beneficio pensionistico, di non svolgere attività lavorativa e di non godere di proventi reddituali si traduce nella consapevolezza dell’insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di una prestazione lavorativa” (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio 2013, n. 12097).
Né la rappresentazione della condizione soggettiva del pensionato ostativa alla percezione del beneficio pensionistico può essere conosciuta dall’Ente previdenziale (“dato che l’Ente gestisce un vastissimo numero di rapporti di durata con gli assicurati e gli assistiti, comportanti l’erogazione di altrettanti trattamenti a scadenza periodica, da controllare e ricalcolare continuamente per effetto di accadimenti relativi alla persona del beneficiario oppure al mutevole statuto della prestazione”).
Sicchè, “l’erogazione delle maggiori somme a titolo di pensione di vecchiaia, poi risultate non dovute e formanti oggetto di trattenuta per effetto della percezione di un reddito da lavoro autonomo, non è causata da un errore dell’ente”, in quanto l’erogazione e la successiva trattenuta sono strutturate in modo che, “all’erogazione della pensione in un determinato anno, in caso di percezione nel medesimo anno di un reddito da lavoro autonomo, segua la trattenuta delle quote di pensione in via provvisoria, sulla base della dichiarazione dei redditi che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno – previa, dunque, apposita dichiarazione – e, in via definitiva, tramite conguaglio, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti – altra apposita dichiarazione – rilasciata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF”.
Pertanto, l’indebito scaturente dal divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro autonomo e non da errore nell’erogazione della pensione esclude l’applicabilità della norma generale sull’indebito previdenziale che “postula la diversa ipotesi dell’erogazione di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta per errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore”.