L’obbligo di fedeltà del lavoratore, di cui all’art. 2105 c.c., come integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nello svolgimento del rapporto contrattuale, è inteso dalla giurisprudenza sia come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, sia come divieto di condotte che si pongano  in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa ovvero creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o, comunque, siano idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro (v. da ultimo, Cass. n. 7425/2018).

A.T

Fedeltà (del lavoratore)
Tag:                                                                         
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: