Interessanti spunti applicativi circa la nozione di attività ed identità economica ai fini del trasferimento d’azienda si traggono dall’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, fornita dalla Corte di Giustizia UE 20 luglio 2017, C‑416/16.

Come noto, tale Direttiva, in forza dell’art. 1, paragr. 1, lett. c), si applica alle imprese sia pubbliche che private che esercitino un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro.

Secondo la Corte di Giustizia (C‑416/16, cit.), la nozione di «attività economica» comprende qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato. Sono pertanto “escluse, in linea di principio, dalla qualificazione di attività economica le attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, fermo restando che i servizi che sono garantiti nell’interesse pubblico e senza fini di lucro e si trovano in concorrenza con quelli offerti da operatori che agiscono con fini di lucro possono essere qualificati come «attività economiche” (in questo senso, v. anche Corte di Giustizia CE 6 settembre 2011, C‑108/10, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).

Il fatto poi che il trasferimento risulti non da un concorso di volontà, ma da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni (come lo scioglimento di un’impresa comunale in forza di una delibera dell’organo esecutivo del Comune interessato) non esclude l’applicazione della Direttiva 2001/23/CE (v. sentenza 29 luglio 2010, C‑151/09, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

È però necessario che (conformemente all’art. 1, paragr. 1, lett. b), Direttiva 2001/23/CE), il trasferimento riguardi un’entità economica che conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza 6 marzo 2014, C‑458/12, punto 30). E la circostanza che “un’entità economica abbia rilevato l’attività economica di un’altra entità non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l’identità di quest’ultima”, poiché “l’identità di una tale entità non può essere ridotta all’attività che le è affidata”. Essa emerge, infatti, da una pluralità di fattori inscindibili fra loro, quali “il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione” (v., in tal senso, sentenza 20 gennaio 2011, C‑463/09, punto 41).

In particolare, l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita “è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori”; nesso funzionale che consente al cessionario di utilizzare gli elementi trasferiti , “anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga” (sentenze 12 febbraio 2009, C‑466/07, punti da 46 a 48, nonché 9 settembre 2015, C‑160/14,  punti 33 e 34).

Non contrasta poi con la Direttiva in questione (art.1, paragr. 1, lett. a) e b)) una normativa nazionale che “consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di supremazia nei confronti del cessionario” (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, cit.).

Pertanto, rientra nella tutela della Direttiva 2001/23/CE (art. 1, paragr. 1) l’ipotesi in cui un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, sia sciolta (mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune) e le sue attività siano in parte trasferite a detto comune (per essere esercitate direttamente da quest’ultimo), ed in parte ad un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune sia parimenti unico azionista, a condizione che l’identità dell’impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento.

F.D.

Trasferimento d’impresa: nozione di attività ed identità economica secondo la Direttiva 2001/23/CE e la Corte di Giustizia
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