L’imprenditore deve adottare tutti gli strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti.

Nota Cass. 29 maggio 2018, n. 24110

Francesca Albiniano

L’evento dannoso, occorso al dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni, costituisce reato di lesioni colpose laddove esso sia scaturito dalla “concretizzazione del pericolo che il datore di lavoro non ha governato in alcun modo, stante l’oggettiva inidoneità dell’apprestato contenimento del rischio e la palmare evidenza della inadeguatezza della raccomandazione orale data ai suoi operai di porre “attenzione e consapevolezza” nelle manovre di spostamento”.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza  29 maggio 2018, n. 24110), la quale, ricostruendo la vicenda oggetto del giudizio, ha escluso ogni interferenza causale tra la manovra del lavoratore, con mansioni di gruista, e l’evento lesivo occorso allo stesso, evidenziando altresì che all’interno del magazzino, a prescindere da eventuali operazioni di sollevamento in corso, vi era già una situazione generalizzata di pericolo per il dipendente.

La Corte ha pertanto negato la sussistenza di una condotta abnorme del lavoratore, il quale, attendendo alle mansioni che gli erano state affidate, non aveva posto in essere “un qualsivoglia comportamento irregolare, imprudente o addirittura eccentrico”.

Inoltre, lo stesso “documento sulla valutazione dei rischi, acquisito in atti, dava risposta negativa al quesito relativo alla sicurezza e stabilità dei carichi sui bancali, ed espressamente suggeriva quali misure di protezione l’utilizzo di sistemi di blocco dei materiali, quali cinghie elastiche, contenitori e separatori ed altro”. Peraltro, la situazione di estrema pericolosità, “da tempo in essere, nota e non rimossa”, era stata già rilevata dalla Corte territoriale che l’aveva ritenuta “un’abitudine stigmatizzata nel senso della protratta reiterazione della condotta di omessa gestione del rischio”.

Sicché, nella fattispecie, i giudici non hanno riscontrato le esimenti della “non abitualità del comportamento” e della “reale esiguità del pericolo” (sul punto, v. Cass. SU., n. 13681/2016).

Il Collegio ha poi respinto come inconferente il richiamo al principio consolidato espresso da Cass.  n. 3616/2016 secondo cui secondo cui, “in materia di infortuni sul lavoro, pur se è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori, non è però configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell’innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un elevato livello di sicurezza” .

 

Lesioni colpose e responsabilità del datore di lavoro
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