Il recesso durante la prova del dirigente medico va motivato contestualmente.

Nota a Cass. 14 giugno 2018, n. 15638

Maria Novella Bettini

Il licenziamento del dirigente medico per mancato superamento della prova deve essere specificatamente motivato secondo quanto previsto dal ccnl sanità per la dirigenza medica.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (14 giugno 2018, n. 15638), la quale (in relazione al caso di un medico assunto presso una Asl in qualità di dirigente medico di anatomia patologica e licenziato senza motivazione per mancato superamento del periodo di prova) ha precisato che:

– l’obbligo di motivare il licenziamento, previsto dall’art. 14 del ccnl, ha “la funzione di dimostrare che il recesso del datore di lavoro è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti l’esito dell’esperimento della prova e non è dovuto a ragioni illecite o comunque estranee al rapporto ed in particolare a forme di discriminazione”;

– per la validità ed efficacia del recesso, è prescritta la contestualità della motivazione (art. 14, co.5);

– è escluso che l’obbligo di motivazione sia assolto con il richiamo a una delibera del direttore generale dell’azienda, mai prima comunicata all’interessato.

Nello specifico, l’art. 14 del vigente ccnl dirigenza medico- veterinaria, area IV, stabilisce che:

“1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del dlgs 502/1992.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 25, comma 1(pag. 64) del CCNL 5 dicembre 1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; compresi i ratei di tredicesima mensilità. (non è più vigente la formula precedente, in base alla quale: “spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio”. Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute è infatti intervenuto l’art. 5, co. 8,  D.L. n. 95/ 2012, conv.. dalla L. n. 135/ 2012, che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. Sul punto v. anche Dipartimento funzione pubblica, nota n. 32937/2012 e nota n. 40033/2012).

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.

9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell’art. 19 CCNL 8.6.2000 (Aspettativa). In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto”.

(Ai sensi del D.L. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/ 2012, che integra l’art. 15, co. 7, D.LGS. n. 502/ 1992 e s.m.i., il periodo di prova è previsto anche per i dirigenti di unità operativa complessa).

Licenziamento del dirigente medico durante il periodo di prova (Cass. n. 15638/2018)
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