Il lavoratore non può essere ammesso al fallimento per crediti relativi al periodo in cui il curatore non ha ancora scelto se proseguire o meno il rapportodi lavoro.

Nota a Cass. 11 gennaio 2018, n. 522.

Giuseppe Catanzaro

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di ammissione del lavoratore al fallimento del datore di lavoro per il recupero dei crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro.

La fattispecie è regolata da due disposizioni.

L’art. 2119, co. 2, c.c., in tema di effetti del fallimento sui rapporti di lavoro pendenti alla data della relativa dichiarazione, stabilisce che il fallimento stesso non può rappresentare giusta causa di risoluzione del rapporto.

L’altra norma di riferimento è l’art. 72, L. Fallimentare R.D. 13 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.), in base al quale l’esecuzione del contratto (di lavoro) rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Ciò premesso, nel caso in esame, il lavoratore, all’esito dell’intervento del curatore nell’ambito della procedura fallimentare, veniva licenziato e procedeva ad impugnare in separato giudizio il licenziamento, dichiarato poi inefficace per violazione della L. n. 223/1991 con sentenza passata in giudicato.

Il lavoratore agiva, dunque, per ottenere le retribuzioni maturate dal giorno della dichiarazione di fallimento sino alla data della pronuncia di inefficacia del licenziamento.

La Corte di Cassazione (11 gennaio 2018, n. 522) ha riconosciuto il diritto del lavoratore alle retribuzioni esclusivamente a decorrere dalla data del licenziamento e non dalla data della dichiarazione di fallimento.

Ciò in quanto, ai sensi del richiamato art. 72, L. Fall., finché il curatore non scelga se proseguire il rapporto di lavoro o procedere allo scioglimento, il rapporto di lavoro stesso rimane sospeso e, dunque, difettando l’esecuzione della prestazione lavorativa, viene meno l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione.

 

Ammissione del lavoratore al passivo del fallimento
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