L’involontaria perdita dell’incarico dirigenziale in ragione dell’illegittimo comportamento datoriale legittima la richiesta di risarcimento della parte variabile della retribuzione che, in ragione di tale condotta e delle successive dimissioni, il lavoratore non ha potuto conseguire.

Nota a Cass., ord., 30 gennaio 2018, n. 2293

Gennaro Ilias Vigliotti

Il danno patrimoniale da perdita di chance consiste, secondo la giurisprudenza di legittimità, in un danno non già attuale, bensì futuro, rappresentato dalla perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (ex multis, Cass. n. 2737/2015; Cass. n. 18207/2014; Cass. n. 16877/2008). In tale quadro, un simile danno può essere richiesto anche dal lavoratore che, posto nella condizione di rassegnare le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., debba conseguentemente rinunciare a conseguire emolumenti ed erogazioni connesse alla prestazione di lavoro.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2293, giudicando il caso di un dirigente che, dimessosi per giusta a seguito del mancato e reiterato pagamento della retribuzione mensile per oltre 3 mesi, aveva chiesto al Tribunale di Arezzo, tra le altre cose, di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance consistente nelle retribuzioni incentivanti e premiali previste per l’anno delle dimissioni, mai percepite in ragione dell’interruzione anticipata ed involontaria del rapporto. Il Tribunale aveva accolto tale domanda, così come la Corte d’Appello, e, per queste ragioni, la società datrice di lavoro aveva fatto ricorso in Cassazione, denunciando l’illegittimità delle sentenze di merito nella parte in cui avevano riconosciuto il diritto del lavoratore alla retribuzione variabile anche in assenza di criteri ed obiettivi prefissati per l’anno in questione.

Ebbene, i giudicidi legittimità hanno confermato le sentenze dei primi due gradi di giudizio, sancendo la piena possibilità, per i premi incentivanti annuali non percepiti in ragione delle intervenute dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore, di essere inclusi nel danno da perdita di chance, trattandosi di un risarcimento futuro, connesso non alla negazione di un diritto acquisito, bensì alla negazione della possibilità di maturarlo.

La retribuzione variabile per obiettivi, dunque, tipica dei dirigenti, ben può costituire quella “concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene”che legittima la richiesta di danno da perdita di chance, poiché consistente“non in una mera aspettativa di fatto, ma in un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.

Dimissioni per giusta causa: al dirigente spettano i premi a titolo di perdita di chance
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