Gli insulti rivolti al Direttore da parte di un dipendente costituiscono un comportamento di gravissima insubordinazione, contrario alle norme di comune etica e del comune vivere civile, posto in essere in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede ed idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed a giustificare il recesso per giusta causa.

Nota a Cass., ord., 18 luglio 2018, n. 19092

Francesca Albiniano

L’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo solo se il dipendente si limita a “difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l’impresa”.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 18 luglio 2018, n. 19092; v. anche Cass. 25 ottobre 2016, n. 21649, annotata, in questo sito, da M. SANTUCCI, Contenuto e limiti del diritto di critica del lavoratore), secondo cui, una volta superati i limiti della c.d. continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell’esposizione dei fatti), la condotta del prestatore assume carattere diffamatorio lesivo del decoro dell’impresa, con violazione del dovere scaturente dall’art. 2105 c.c.

Tale comportamento, inoltre, in quanto idoneo a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, integra una giusta causa di licenziamento (v. Cass. n. 22375/2017 e n. 21362/2013).

Nello specifico, i giudici hanno ritenuto “contrari alle norme dell’etica e del comune vivere civile, posti in essere con violazione dei doveri di correttezza e diligenza e buona fede ed idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed a giustificare il recesso per giusta causa”, i comportamenti del lavoratore che aveva proferito, “con tono di voce molto elevato tanto da potere essere chiaramente sentito da lavoratori che si trovavano in altri uffici”, alla presenza del Direttore Generale e di un dipendente frasi ingiuriose all’indirizzo del primo (“non me ne frega un c….” e “testa di c….”) ed altre affermazioni in ordine alla sua responsabilità della rovina dell’azienda.

I limiti al diritto di critica (continenza sostanziale e formale) devono essere rispettati anche quando la critica stessa sia avanzata nell’ambito di una azione sindacale. Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n.18176/2018 (v. anche Cass. n. 7471/2012) ha precisato che, sebbene l’attività sindacale sia espressione di una libertà costituzionalmente garantita (art. 39 Cost.) e diretta alla tutela di interessi collettivi contrapposti a quelli del datore di lavoro e non subordinati alla sua volontà, il diritto di critica (protetto dall’art. 21 Cost.) incontra comunque i limiti della correttezza formale imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata, di tutela della persona umana (art. 2 Cost.) e sostanziale, nel senso della veridicità dei fatti denunciati.
Ciò, anche se appare necessario contestualizzare le vicende relative alle critiche sindacali, alla luce delle circostanze (situazione, posizione del lavoratore e motivazioni) in cui le stesse sono state espresse (v. Cass. n. 16000/2009).

In tema, v., in questo sito, F. ALBINIANO, Contenuto e limiti del diritto di critica del lavoratore; Cass. 16 febbraio 2017, n. 4125, con nota di A. BREVAL, Diritto di critica e licenziamento per giusta causa; Cass. 17 gennaio 2017, n. 996, con nota di   M.N. BETTINI, Dovere di diligenza, interesse dell’impresa e diritto di critica; Cass. 21 marzo 2016, n, 5523, con nota di F. ALBINIANO, Criticare l’impresa oltre i “limiti” consentiti configura giusta causa di licenziamento; App. Napoli 27 settembre 2016, con nota di C. AMBROSIO, I limiti al diritto di critica del lavoratore.

 

Diritto di critica e recesso per giusta causa
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