L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, però, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia; vale a dire che gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, diversi ed ulteriori rispetto alla mera spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado a sé sfavorevole (v. tra le tante, Cass. n. 19860/2018, Cass. n. 9223/2015 e Cass. n. 13293/2014).

G.I.V.

Acquiescenza alla sentenza
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: