Le ragioni richieste per la somministrazione a tempo determinato devono essere specifiche, effettive ed evidenziare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

Nota a Cass. 28 settembre 2018, n. 23619

Gennaro Ilias Vigliotti

La stipulazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato richiede che le c.d. causali che legittimano l’apposizione del termine siano individuate per iscritto nel contratto, ed enunciate con un grado di specificazione tale da consentire una completa verifica sulla loro effettiva sussistenza.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla formulazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo richieste per il legittimo ricorso alla somministrazione con modalità a termine (la decisione riguarda le previsioni della passata disciplina – di cui all’art. 20, co. 4, del D.LGS n. 276/2003 – ora tornate d’attualità in seguito al c.d. Decreto Dignità – D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 -).

La Corte precisa che il “grado di specificazione” delle suddette ragioni deve essere tale:

a) da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di causali richieste per la legittimità del contratto;

b) da rendere possibile la verifica della loro effettività. “L’indicazione, pertanto, non può essere tautologica, né può essere generica. Non può risolversi in una parafrasi della norma, ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta” (così, Cass. n. 6933/2012).

In particolare, rilevano i giudici, “potrebbe, accadere che le ragioni siano indicate nel contratto in modo specifico, e perfettamente confacente a quanto richiesto dalla legge, ma che, poi, la concreta utilizzazione del lavoratore non abbia alcun collegamento con tali ragioni”. In questo caso, il giudice se, da una parte, non può sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive in ragione delle quali un’impresa ricorre alla somministrazione, dall’altra deve poter accertare le ragioni che la giustificano, concentrando il controllo sulla verifica della effettività di quanto previsto in sede contrattuale (v. Cass. n. 8120/2013).

Nella specie, la Corte di appello di Ancona (con sentenza confermata dalla Cassazione) aveva affermato che le “ragioni non potevano essere considerate idonee, perché non vi era alcuna specificazione in termini di allegazione e prova con riguardo all’indicazione dei processi di organizzazione in atto, alle esigenze della produzione della singola unità produttiva, alle condizioni che rendevano necessario il ricorso anche ad assunzioni temporanee, con riferimento alle componenti identificative essenziali delle causali, sia quanto al loro contenuto, che alla relativa portata spazio temporale, e, più in generale, circostanziale, sì da rendere possibile il controllo della loro effettività”.

Nello specifico, non è stata ritenuta sufficiente l’indicazione, nel ricorso alla somministrazione con limite di durata, di un incremento della domanda (nella fattispecie si trattava di prodotti farmaceutici) con conseguente innalzamento dei livelli di produzione, essendo necessario che la clausola contrattuale collegasse il picco produttivo alle esigenze del singolo segmento aziendale in cui veniva inserito il lavoratore in missione. Ed è stata posta come ulteriore condizione di validità del ricorso alla somministrazione a tempo determinato la identificazione delle circostanze che rendevano temporaneo l’incremento produttivo, precisandosi che, per soddisfare tale requisito, non bastava dedurre una esigenza straordinaria, in quanto “la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva” richiesta per il contratto a termine.

Somministrazione a termine e causali
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