Il datore di lavoro non può organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza sia in modalità frontale che in e-learning. Secondo il Ministero del Lavoro (Interpello n. 7/2018), infatti, i soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2, all. A, dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, relativo alla durata ed ai contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp), il quale elenca i seguenti soggetti formatori: Regioni e Province autonome, gli Enti di formazione accreditati, le Università, le Scuole di dottorato, le Istituzioni scolastiche, l’Inail, i Vigili del fuoco, le Amministrazioni della Difesa, i Ministeri del Lavoro, della Salute, dell’Interno, dello Sviluppo economico, il Formez, la Scuola nazionale dell’amministrazione, i Sindacati più rappresentativi, i Fondi interprofessionali, gli Ordini e collegi professionali.

F.I.

Sicurezza del lavoro – Corsi di formazione
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