Qualora un’impresa “controllante” imponga ad un datore di lavoro “controllato” di attuare una riduzione di personale, quest’ultimo è tenuto ad applicare le relative norme procedurali.

Nota a Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018 C-61/17, C-62/17 e C-72/17

Giuseppe Catanzaro

Il datore di lavoro che proceda ad una riduzione di personale deve adempiere agli obblighi in materia di informazione, consultazione e comunicazione, indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro stesso o da un’impresa che lo controlli (v. sesto considerando della Direttiva n. 92/56/CEE, successivamente sostituita dalla Direttiva n. 98/59).

È quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (7 agosto 2018 nelle cause riunite C-61/17, C-62/17 e C-72/17), che precisa tre importanti principi:

1) anzitutto, (ai sensi dell’art. 2, paragr. 1 e 4, co.1, Direttiva n. 98/59, cit.) “indipendentemente dal fatto che licenziamenti collettivi siano previsti o progettati in seguito a una decisione dell’impresa che impiega i lavoratori interessati o a una decisione della società controllante, è sempre la prima ad essere tenuta, in quanto datore di lavoro, ad avviare le consultazioni con i rappresentanti dei suoi lavoratori” (v. CGUE 10 settembre 2009 C-44/08, punto 62);

2) quanto alla nozione di impresa controllante, essa si riferisce a qualunque impresa che, in ragione dell’appartenenza al medesimo gruppo o di una “partecipazione al capitale sociale che le conferisca la maggioranza dei voti in assemblea e/o negli organi decisionali esistenti in seno al datore di lavoro”, può imporre a quest’ultimo di adottare la decisione di effettuare licenziamenti collettivi (art.2, paragr. 4, co.1, Direttiva cit.). Rientra nella suddetta nozione anche l’impresa che, pur non raggiungendo la maggioranza dei voti (di cui al punto precedente), può esercitare un’influenza determinante intesa come capacità di “adottare una decisione strategica o commerciale che costringe il datore di lavoro a prevedere o a pianificare licenziamenti collettivi” (v., in questo senso, CGUE 10 settembre 2009, C-44/08, cit., punto 48); tale influenza si manifesta nei risultati delle votazioni all’interno degli organi societari, e ciò, come nel caso di azionariato diffuso, in virtù “ della frammentazione del capitale sociale del datore di lavoro, di un grado relativamente basso di partecipazione dei soci alle assemblee o dell’esistenza di patti tra soci in seno al datore di lavoro”;

3) l’individuazione dell’impresa controllante non può basarsi su criteri che risultino puramente fattuali, come l’esistenza di un interesse patrimoniale comune fra il datore di lavoro e l’altra impresa ovvero obblighino “il giudice nazionale competente a effettuare indagini laboriose e dall’esito incerto, come quelle riguardanti la valutazione della natura e dell’intensità dei diversi interessi comuni alle imprese interessate, il che potrebbe ledere il suddetto principio di certezza del diritto”.

Procedure in materia di licenziamenti collettivi e impresa “controllante”
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