Secondo la Cassazione possono considerarsi esenti solo le pensioni comprese nell’art. 34 del DPR. n. 601/1973, riguardante le pensioni di guerra e, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (n. 387/1989), e le c.d. pensioni privilegiate tabellari.

Nota a Cass. ord. 31 luglio 2018, n. 20294

Francesco Palladino

Attesa la natura eccezionale dei casi di esenzione previsti dall’art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, le pensioni privilegiate ordinarie degli ufficiali dell’esercito devono sempre essere assoggettate ad IRPEF, ivi compreso il cosiddetto “decimo”, poiché non sono ricomprese nell’elenco tassativo dell’art. 34 citato. Alla luce di questa disposizione di stretta interpretazione possono essere esentate solo le pensioni di guerra o quelle per invalidità contratta nel servizio militare di leva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione ord. 31 luglio 2018, n. 20294, secondo cui, tra l’altro, non assume alcun rilievo la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione: le somme in discussione non ristorano un danno emergente, bensì un lucro cessante in quanto ne resta in ogni caso ferma la natura di retribuzione differita per prestazioni di lavoro.

Nel dettaglio, un colonnello dell’esercito italiano in pensione chiedeva all’Agenzia delle entrate il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operate dall’Amministrazione (datrice di lavoro), quale sostituto d’imposta, sulle somme corrispostegli a titolo di pensione privilegiata ordinaria, incluso il cosiddetto aumento del decimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Non avendo fornito l’Agenzia delle Entrate alcuna risposta, il colonnello aveva dovuto adire le vie legali, proponendo ricorso in Commissione tributaria.

Sia la Commissione tributaria Provinciale che, successivamente, quella Regionale avevano confermato la tassabilità della pensione per mancanza di un’espressa previsione normativa di esenzione. Stessa sorte in Cassazione. In particolare, la Cassazione ha respinto il ricorso, statuendo che “… l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compreso il cosiddetto aumento previsto dall’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e non possono essere assimilate – attesa la natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale)…”.

Appare quindi evidente come nel settore della fiscalità del lavoro dipendente, il campo di applicazione di un’esenzione non possa essere esteso in via analogica; per “lanciarsi” nel qualificare un emolumento come esente da IRPEF, occorre avere un buon “paracadute” che solo una norma giuridica può assicurare.

Pensione d’invalidità dell’ufficiale: non sempre si beneficia dell’esenzione IRPEF
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