Il c.d. rito Fornero (art.1, co. 60, L. n. 92/2012), contiene una regola peculiare che descrive una modalità alternativa, rispetto alle previsioni del rito del lavoro (artt. 437, 438 e 429 c.p.c.), quanto ai tempi e ai modi di pronuncia della sentenza e di deposito della stessa, che non contemplano, con riferimento al primo grado, la lettura del dispositivo all’esito della discussione e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La nuova disciplina speciale va osservata senza possibilità di essere derogata dai principi generali dell’ordinamento, salva la necessità di integrazione del rito in caso di lacuna del dettato normativo (in tal senso, si v. Cass. n. 14098/2016 Cass. n. 18865 del 2016) (Così, Cass. 27 settembre 2018, n. 2338).

G.I.V.

Rito Fornero e lettura del dispositivo (art.1, co.57 e 60, L. n. 92/2012)
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