Il lavoratore può rifiutarsi di adempiere solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro.

Nota a Cass. (ord.) 3 ottobre 2018, n. 24118

Valerio Di Bello

L’adibizione del lavoratore subordinato a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita consente allo stesso di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento. Egli è infatti tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore (ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.), nel rispetto del principio sancito dall’art. 41 Cost., e “può legittimamente invocare l’art. 1460 del c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte (v. Cass. n. 25313/2007) o, anche, nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni” (v. Cass. n. 836/2018, in questo sito, con nota di Annarita Lardaro, Demansionamento, rifiuto di lavorare e legittimità del licenziamento; Cass. n. 17713/2013 e Cass. n. 12696/2012).

L’affermazione è della Corte di Cassazione (ord. 3 ottobre 2018, n. 24118), relativamente alla richiesta datoriale, rivolta ad una dipendente, inquadrata come cuoca (IV livello c.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi, art. 52, titolo III – oggi art. 48, ccnl vigente) presso una scuola d’infanzia comunale, di portare in classe le colazioni da distribuire, dopo averle preparate.

Confermando la decisione della Corte di merito (App. Roma), i giudici hanno affermato che la suddetta richiesta esulava dall’ambito delle mansioni corrispondenti alla qualifica della lavoratrice, concretandosi nello svolgimento di compiti di natura esecutiva propri di un livello inferiore; che la elementarità della operazione, puramente esecutiva, non richiedeva la spendita di alcuna particolare professionalità, riconducibile al livello IV del ccnl; che il compito richiesto non poteva definirsi «complementare» ai sensi del richiamato ccnl, non essendo dato riconoscervi alcun nesso funzionale, anche solo in funzione integrativa, con la preparazione dei pasti della mensa scolastica alla quale era addetta la dipendente.

La declaratoria corrispondente al livello IV stabilisce, infatti, che: “appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, come, ad es., “cuoco, capopartita,… barman, barwoman,… chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore”.

Adibizione a mansioni inferiori e rifiuto della prestazione
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