Anche soggetti terzi hanno la possibilità di veicolare le proprie istanze attraverso gli organismi legittimati per legge ad indire l’assemblea.

Nota a Cass. 10 ottobre 2018, n. 25103

Donato Martino

Il potere di convocazione delle assemblee spetta, ai sensi dell’art. 20 Stat. Lav., alle R.S.A. (di cui all’art. 19 Stat. Lav.), singolarmente o congiuntamente (v. Corte cost. n. 170/1995), nonché alle singole componenti delle r.s.u. (Cass. S.U. n. 13978/2017). Tuttavia, sono fatte salve pattuizioni di maggior favore ex art. 20 cit., ult. co. (secondo cui “ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali”).

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (10 ottobre 2018, n. 25103), la quale rileva che:

a) come sottolineato dalle Sezioni Unite (n. 13978/2017, cit.), il diritto di convocare l’assemblea sindacale spetta anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie e l’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Cost. può prevedere “prerogative diverse o ulteriori” rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, oltrepassando la relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell’art. 17, Stat. Lav. (che vieta i sindacati di comodo) e dell’esistenza di una effettiva rappresentatività;

b) nella specie, il ccnl recita: “il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20, L. 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato Esecutivo della stessa”;

c) non vi è alcun divieto a che (oltre alla R.S. e al Comitato esecutivo della stessa) soggetti terzi possano veicolare le proprie istanze, attraverso i soggetti legittimati per legge ad indire l’assemblea;

d) il diritto di convocare l’assemblea, pertanto, spetta anche alla FAI – CISL, FLAI – CGIL e UILA – UIL, quali sindacati firmatari dei ccnl, applicati nell’unità produttiva (cfr. Corte Cost. n. 492/1995 e n. 244/1996);

e) il rifiuto dell’azienda di consentire lo svolgimento nei locali aziendali delle assemblee indette da tali OO.SS configura una condotta antisindacale sanzionabile ex 28 Stat. Lav.

Convocazione dell’assemblea
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: