Il tfr è un credito che il lavoratore matura durante la relazione lavorativa e la cui esigibilità è subordinata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le quote accantonate del TFR sono cioè “intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità”. Dal momento che (anche ex art. 533, co.1 e 2,c.p.c.) i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento sono soltanto la sua certezza e liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità, tali quote sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Resta fermo che “l’ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento. Infatti, il terzo pignorato, dal momento che viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, potrà opporre a quest’ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme”. (Così, Cass. ord. 25 luglio 2018, n. 19708).

 A.T.

Trattamento di fine rapporto (Tfr) e pignorabilità
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