Il lavoratore licenziato che sostenga l’intento ritorsivo alla base del recesso è tenuto a provare la sussistenza del motivo illecito determinante.

Nota a Cass. 23 novembre 2018, n. 30429

Sonia Gioia

Nell’ipotesi di licenziamento ritorsivo, è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., la cui prova grava per intero sul lavoratore. La nullità del licenziamento discriminatorio, invece, discende dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l’art. 4, L. n. 604/1966, l’art. 15, L. n. 300/1970, e l’art. 3, L. n. 108/1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/2007/UE sulle discriminazioni di genere.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (23 novembre 2018, n. 30429) in relazione al licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva denunziato una serie di abusi nel ricorso al lavoro straordinario ed era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Secondo la Corte, “affinché resti escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’esistenza d’un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo parimenti emerso all’esito di causa”.

Se invece manca la prova del licenziamento per giustificato motivo oggettivo può emergere la prova positiva della volontà ritorsiva (in quanto tale illecita) dell’azienda, poi sfociata nel recesso del lavoratore, e viene pertanto in rilievo il motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ. (non anche necessariamente unico), ai fini della nullità del licenziamento prevista con l’art. 18 L. n. 300/1970 (come novellato dalla L. n. 92/ 2012, c.d. L. Fornero).

Nella vicenda in oggetto, era stato positivamente dimostrato soltanto il motivo illecito, mentre non era emersa prova di quello lecito (il giustificato motivo oggettivo allegato dalla società) (cfr., per un’ipotesi in parte sovrapponibile, v. Cass. n. 27325/2017).

Sugli elementi di distinzione tra licenziamento ritorsivo e discriminatorio, v.  in questo sito, sub Indirizzi Operativi, P.P., Licenziamento discriminatorio e ritorsivo; sub 100 parole, A.L., Licenziamento ritorsivo;  App. Roma, sez. lav., 30 gennaio 2018, n. 426, LG, 2018, 1046, con il commento di F. STAMERRA.

Licenziamento ritorsivo
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: