Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali deve espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia già previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali.

Nota a Cass. 30 ottobre 2018, n. 27669

 Francesco Mattia Evangelista

Nell’ impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del relativo trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio.

A statuirlo è la Corte di Cassazione (30 ottobre 2018, n. 27669), per la quale, in base all’art. 27, co.1, D.LGS. n. 165/2001 (recante criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali), gli enti pubblici non economici, e quindi l’Inpdap, devono adeguare i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel medesimo decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione (v., tra tante, Cass. n. 17290/2015).

Alla luce di tale principio, pertanto, anche per gli enti pubblici non economici, la reggenza di un ufficio dirigenziale presuppone l’istituzione a monte di un ufficio avente tale natura, “poiché la reggenza è un modo temporaneo di assicurare la funzionalità di una struttura dirigenziale priva del titolare e presuppone l’esistenza del posto corrispondente nella pianta organica”.

Dal momento che il concetto di “reggenza” presuppone l’istituzione di un posto in organico secondo le regole proprie dell’ordinamento dell’ente, per la Cassazione la soluzione offerta dalla Corte territoriale non risulta giuridicamente corretta, in quanto la stessa aveva attribuito al termine “reggenza” “la possibilità di ritenere istituito un posto dirigenziale in pianta organica, da cui far derivare il carattere dirigenziale delle funzioni del preposto. Nel sistema ordinamentale vigente, il dirigente generale di area non ha il potere di istituire posti dirigenziali in pianta organica, essendo tale potere rimesso ai vertici dell’ente. Non essendovi una posizione dirigenziale da ricoprire, è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale”.

Espletamento di fatto di mansioni dirigenziali e trattamento economico
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