Spetta al datore di lavoro dimostrare l’avvenuto pagamento della retribuzione e dunque anche del TFR, in quanto le buste paga, anche se sottoscritte dal lavoratore, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna.

Nota a Cass., ord., 14 novembre 2018, n. 29367

Sonia Gioia

La prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e dunque anche della corresponsione del TFR spetta al datore di lavoro. Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (n. 29367/2018), la quale precisa che le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l’accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest’ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell’intenzione di accettare l’atto risolutivo, significato negoziale. Pertanto, se il dipendente contesta la corrispondenza fra quanto riportato nel modulo di pagamento e la retribuzione effettivamente corrisposta, neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi dell’art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, prova l’avvenuto pagamento. L’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (v. Cass. n. 7310/2001, Cass. n. 1150/1994).

La funzione probatoria della busta paga
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