Alla determinazione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia non concorrono le c.d. “provvigioni indirette” percepite a compenso dell’attività di coordinamento di un gruppo di agenti e legate alla promozione di affari da parte di questi ultimi.

 Nota a Cass. 15 ottobre 2018, n. 25740

 Valerio di Bello

L’indennità dovuta all’agente in caso di cessazione del rapporto di lavoro va corrisposta quando egli “abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti” (art. 1751, co.1, c.c.).

L’attribuzione dell’indennità è dunque subordinata, non solo all’incremento della clientela o, in alternativa, allo sviluppo sensibile degli affari con i clienti già esistenti presso il preponente, bensì anche alla condizione che quest’ultimo tragga ancora sostanziali vantaggi da quei rapporti che, dunque, debbono permanere per un arco ragionevole di tempo. In altre parole, l’indennità in questione rappresenta una sorta di corrispettivo che il preponente versa all’agente per la clientela che questi gli ha procurato e di cui il primo continuerà, presumibilmente, a fruire; essa è pertanto correlata unicamente all’attività personale di promozione della clientela da parte dell’agente.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (15 ottobre 2018, n. 25740), la quale aggiunge che, sulla base di lettura cumulativa (e non alternativa) dei requisiti di cui ai successivi alinea del co. 1° della disposizione in questione (conforme all’art. 17 della Direttiva n. 86/653/CE, nonché al testo della norma come novellato dal D.LGS. n. 65/1999, che, a seguito di procedura di infrazione, ha dato attuazione alle norme comunitarie), una volta acquisiti tali elementi si pone il quesito sela fruizione dell’indennità sia equa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, “in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti” (v. Cass. n. 15203/2010 e Cass. n. 23996/2008).

L’art. 1751, co.1, c.c. è, pertanto, chiaro nel suo intento “di premiare, con l’attribuzione della indennità, l’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell’agente”.

Di conseguenza, stante i riferimenti plurimi e diffusi ai clienti e all’attività incentrata “sugli” stessi, rimangono esclusi dal perimetro applicativo della norma, “compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, si pongono come strumentali e accessori a tale centrale attività”. In particolare, come affermato dalla Corte territoriale, non è legittima, poiché in contrasto con il canone di equità espresso dalla norma, l’attribuzione dell’indennità per l’attività di team manager, ovvero di coordinatore di un gruppo di agenti.

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia
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