La disdetta del contratto integrativo aziendale può essere espressa dall’azienda anche verbalmente, non sussistendo, in materia, vincoli di forma.

Nota a Cass. 22 novembre 2018, n. 30264

Francesca Albiniano

Il principio di libertà della forma, secondo la giurisprudenza consolidata, si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune. Tali atti, a meno che precedentemente le parti stesse non abbiano pattuito diversamente per iscritto (ex art.1352 c.c.), possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti e la libertà della forma concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, co. 2, c.c.

La parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale è onerata, ex art. 2697, co. 2, c.c. della prova relativa e, qualora “alla manifestazione orale segua, su richiesta dell’altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziché innovativo – di tale successiva dichiarazione”. In altri termini, è gravata della dimostrazione sia dell’esistenza d’una effettiva disdetta verbale espressa, sia del carattere meramente confermativo della successiva comunicazione scritta.

Il principio, affermato dalla Corte di Cassazione (22 novembre 2018, n. 30264), si pone in linea con l’indirizzo maggioritario secondo cui, “in difetto d’una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall’autonomia privata, vige il principio della libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro”; la medesima libertà va ravvisata anche con riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, co. 1, c.c.) ed il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373, co. 2, c.c. (v. Cass. n. 8379/2018, in questo sito, con nota di F. DURVAL, Contratto collettivo aziendale e rinnovo tacito; Cass. n. 5601/2018).

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, non soccorre, secondo i giudici, “l’art. 1351 c.c., applicabile solo quando una determinata forma sia stabilita dalla legge e non pure quando essa sia stata prevista dalle parti per un contratto per il quale la legge non dispone alcunché (cfr. Cass. n. 3980/1981) né l’art. 1352 c.c., poiché il vincolo d’una futura forma può, a sua volta, essere posto soltanto per iscritto” (cfr. Cass. n. 8379/2018 cit.). Si può invece ricorrere alla prova testimoniale della disdetta (art. 421, co. 2, c.p.c.), in quanto, nel processo del lavoro, non si applicano i limiti alla prova testimoniale previsti dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. (cfr. Cass. n. 9228/2009) e perché tali limiti sono riferibili ai soli contratti e non anche agli atti unilaterali (così, Cass. n. 5417/2014).

Disdetta orale della contrattazione aziendale integrativa
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