Laddove il dipendente abbia percepito sia il “bonus asilo nido” erogato dall’INPS, sia somme dal datore di lavoro per il pagamento delle rette per il medesimo asilo nido, la non tassazione ai fini IRPEF di tali ultime somme, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 51 TUIR, spetta per la sola parte di spesa non rimborsata dal “bonus asilo nido”.

 Nota a AdE Risposta 28 dicembre 2018, n. 164

Francesco Palladino

Un contribuente, a mezzo di istanza di interpello, chiedeva all’Agenzia delle entrate chiarimenti in relazione alla eventuale possibilità di beneficiare del “regime esentativo” di cui all’art. 51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR – che prevede la non concorrenza ai fini IRPEF delle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente per la fruizione dei servizi di asilo nido – anche nel caso in cui, per lo stesso periodo d’imposta, l’INPS avesse già erogato il cosiddetto bonus asilo nido di cui all’art. 1, co. 355, L. n. 232/2016.

Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate ha ricordato come il bonus asilo nido – consistente nell’erogazione da parte dell’INPS di un importo pari a 1.000 (esteso a 1.500 dalla Legge di bilancio 2019 n.d.r.) per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – non è di per sé cumulabile con un altro regime di favore: la detrazione prevista dall’art. 15, co. 1, lett. e-bis), del TUIR pari al 19 per cento delle “spese (sostenute dal contribuente, n.d.r.) per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione…”. Testualmente, l’art. 1, co. 355, della L. n. 232/2016, prevede, infatti, che “con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (…) è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità… (.)”, tuttavia “il beneficio … non è cumulabile con la detrazione … [inserita nel corpo dell’art. 15, co. 1, TUIR alla lett. e-bis)] dall’art. 1, co. 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Chiarita la non cumulabilità del bonus asilo nido con la detrazione ex art. 15 TUIR, l’Agenzia delle entrate nella risposta in argomento si è invece soffermata sulla cumulabilità del contributo in denaro di cui all’art. 1, co. 355, della L. n. 232/2016, erogato dall’INPS con il regime stabilito dall’art. 51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari (fiscalmente a carico n.d.r.), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare …”.

L’Amministrazione finanziaria, richiamando precedenti interventi sul tema (circolari n. 5 e 7 del 2018), ha chiarito che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il “regime esentativo” di cui alla citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico dell’istante, dal momento che, per tali oneri, quest’ultimo ha ricevuto dall’INPS il bonus asilo nido, per un importo pari a 1.000 euro, che non ha concorso a formare il reddito imponibile dell’istante.

Dunque, secondo l’Agenzia delle entrate, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla citata leff. f-bis) del TUIR, può operare solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS. Solo in tale ultimo caso, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di educazione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nodo risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta in esame, ha infine precisato che ad analoghe conclusioni si perviene “anche qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido è corrisposto in sostituzione del premio di risultato, erogato ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015”.

Alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 164 del 2018, può dunque concludersi che, nel caso di concomitanza tra il regime esentativo di cui alla più volte citata lett. f-bis) ed il beneficio del bonus asilo nido, non concorrono a formare il reddito del dipendente le somme che eccedono l’importo erogato dall’INPS ai sensi dell’art. 1, co. 355, della L. n. 232/2016.

Limiti alla cumulabilità del bonus asilo nido con i benefici fiscali del welfare aziendale
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