L’impiegato amministrativo che esorbiti dalle proprie competenze, agendo in contrasto con le circolari dell’Amministrazione e violando reiteratamente le disposizioni di quest’ultima è licenziabile per giusta causa.

Nota a Cass. 5 dicembre 2018, n 31482

Kevin Puntillo

L’accertato abuso delle funzioni di pubblico dipendente e l’assunzione di un ruolo estraneo al suo profilo funzionariale legittimano il licenziamento nel rispetto della procedura disciplinare di cui all’art. 55-bis, co. 4, D.LGS. n. 165 del 2001.

In particolare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto dall’acquisizione della notizia dell’infrazione fino alla conclusione del procedimento disciplinare (art. 55-bis, co. 4, D.LGS. n. 165/ 2001), “assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, avvio all’iter disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione”. Il che vale anche nel caso in cui l’iter in questione abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale che, peraltro, va valutato in modo autonomo rispetto a quello disciplinare (Cass. n. 7134/ 2017, in questo sito, con nota di G.I. VIGLIOTTI, Illeciti penali del dipendente pubblico e dies a quo della procedura disciplinare).

Inoltre, ai fini della decadenza dall’azione disciplinare (di cui all’art. 55 bis, co.4, cit.) occorre avere riguardo alla data in cui l’Amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e consolida tale valutazione nell’atto di contestazione (Cass. n. 16900/2016).

In particolare, la contestazione dell’addebito, per un verso, coincide con il momento in cui la Amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza ed alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida in un atto formale; e, per l’altro, ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e, perciò, essa deve rivestire il carattere della specificità, nel senso che, pur senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, vanno fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass., n. 29240/2017).

I principi sono affermati dalla Corte di Cassazione (5 dicembre 2018, n. 31482), la quale (confermando App. Roma n. 3560/2017) rileva che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’Ufficio competente (UDP) dell’INPS aveva avuto consapevolezza della notizia di infrazione con modalità idonee a consentire l’apertura tempestiva del procedimento disciplinare con la contestazione in data 27 febbraio 2015; il lavoratore veniva poi sentito il 1 aprile 2015 e il 27 maggio 2015 gli veniva comunicato il licenziamento.

Più specificamente, il dipendente aveva violato i doveri di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità nel rispetto dei principi di buon andamento dell’Amministrazione impedendo all’INPS l’esercizio dei propri compiti con riguardo alla gestione delle posizioni previdenziali; aveva arrecato un danno all’Istituto nella misura dei contributi dovuti indebitamente cancellati; aveva “gestito con modalità ingiustificatamente discrezionali i compiti lavorativi affidatigli, ponendo in essere gravi anomalie procedimentali senza mai coinvolgere il responsabile dell’unità operativa, assumendo provvedimenti che sarebbero stati di competenza del direttore di sede, concedendo cancellazioni delle iscrizioni persino in assenza di formale domanda” e senza protocollazione; e, pur essendo solo un impiegato amministrativo, senza responsabilità dell’Unità organizzativa di appartenenza, né rappresentanza dell’Ente, aveva disconosciuto circolari operative trasmesse all’istituto esorbitando dalle proprie competenze e in contrasto con le circolari dell’INPS.

Impiegato amministrativo ed irregolare gestione delle pratiche
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