Nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo all’inesistenza della notificazione bensì a nullità della stessa, rendendola suscettibile di sanatoria.

 Nota a Cass. ord. 7 gennaio 2019, n. 172

 Francesca Albiniano

Secondo consolidata giurisprudenza, nel complesso procedimento di impugnazione previsto nel rito speciale del lavoro, “la nullità derivante dalla assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 435, co. 3, c.p.c. è suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc”. Ciò, sia “per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata sia, in via alternativa, mediante rinnovazione della notificazione dell’atto di appello disposto dal giudice entro un termine perentorio all’uopo assegnato”. Se però la parte appellata, nel costituirsi in giudizio, deduce l’inosservanza del termine a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso

Il principio, affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 7 gennaio 2019, n. 172) si pone in linea con l’indirizzo maggioritario secondo cui, nel rito del lavoro, non ha carattere perentorio il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ex art. 435 c.p.c., co. 2, deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione.

La sua inosservanza, infatti, non produce conseguenze pregiudizievoli per la parte, in quanto non incide su un interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, purché venga rispettato il termine che (ai sensi dei co. 3 e 4 dell’art. 435 c.p.c.), deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. 29/02/2016, n. 3959; Cass. 21/12/2015, n. 25684; Cass. 16/10/2013, n. 23426).

Nella fattispecie in esame, cassando la pronuncia resa in appello (C.d.A di Venezia) la quale aveva ritenuto che il mancato rispetto del termine per comparire previsto dal co.3, art. 435 c.p.c. determinasse l’improcedibilità dell’appello, i Giudici hanno evidenziato che il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo ad inesistenza della notificazione ma solo a nullità della stessa che la rende suscettibile di sanatoria o mediante costituzione della parte appellata o mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 19/04/2018, n. 9735; Cass. 21/12/2015, n. 25684).

Invece, la notificazione dell’atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità ex tunc, solo quando la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo (Cass. SU. 20/07/2016, n. 14916; Cass. 30 maggio 2014 n. 12301).

Mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza
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