La mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro e, dunque, la carenza di prove circa il comportamento contestato al lavoratore, comporta la reintegrazione nel posto di lavoro.

Nota a App. Milano 10 gennaio 2019, n. 1994

Francesca Albiniano

La dimostrazione in giudizio della sussistenza del fatto materiale, addebitato al lavoratore licenziato spetta al datore di lavoro, mentre il lavoratore, può limitarsi alla dimostrazione dell’insussistenza del fatto posto alla base del recesso.

Lo ha affermato la Corte di Appello di Milano (10 gennaio 2019, n. 1994), secondo cui in tema di licenziamento disciplinare l’onere probatorio della giusta causa, posto dall’art. 5, L. n. 604/66 a carico del datore di lavoro, comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie.

Pertanto, in mancanza di tale prova, il datore di lavoro convenuto, in sede di impugnativa del licenziamento, se contumace, resterà soccombente (v. Cass. n. 3961/1995).

Datore di lavoro contumace e reintegrazione
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