Il recesso per giusta causa dovuto a grave inadempimento o violazione di norme del comune vivere civile, non previste nel codice disciplinare, è legittimo.

Nota a Cass. ord. 7 gennaio 2019, n. 138

Francesco Belmonte

L’elenco delle ipotesi di licenziamento per giusta causa contenuto nel contratto collettivo, diversamente da quello delle sanzioni conservative, ha valenza meramente esemplificativa. È perciò possibile che si configuri una giusta causa di licenziamento per grave inadempimento o per un comportamento del lavoratore che violi in modo grave le norme etiche o del comune vivere civile, senza che tali ipotesi siano previste nel c.d. codice disciplinare (in tal senso, v. Cass. n. 2830/2016; Cass. n. 4060/2011 e Cass. n. 5372/2004).

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (7 gennaio 2019, n. 138) che, nel caso sottoposto al suo giudizio, ha rilevato la sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e fedeltà nonché delle regole di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata (è il caso, vagliato da Trib. Roma 28 gennaio 2009, MGL, 2009, 319, di una hostess di compagnia aerea che si mostrava e si offriva in siti pornografici).

Licenziamento per violazione di norme etiche
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