La disdetta del ccnl prima della scadenza, da parte dell’impresa, è antisindacale se impedisce le prerogative sindacali.

Nota a Trib. Roma 23 gennaio 2019

Francesco Belmonte

Il diritto alla consultazione sindacale, in presenza di specifiche previsioni contrattuali, può essere riconosciuto quale fonte di un obbligo, la cui violazione è suscettibile di integrare condotta antisindacale.

L’affermazione è del Tribunale di Roma (23 gennaio 2019), secondo cui per la configurabilità di una condotta antisindacale non rileva la sola circostanza che il datore abbia disdetto un contratto collettivo senza la previa consultazione del sindacato stipulante, ma occorre che la condotta si connoti ulteriormente “quale causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare nel contesto aziendale con le iniziative volte a riaffermarvi il proprio ruolo di controparte contrattuale, risultando tale ruolo … garantito nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo ma non oltre lo stesso”.

Pertanto, precisano i giudici, la disdetta ante tempus del contratto collettivo assume carattere di antisindacabilità in termini di sopravvenuta inoperatività del ccnl vigente, il quale rappresenta lo strumento di garanzia “del ruolo di controparte contrattuale delle oo. ss. firmatarie del contratto medesimo”.

L’antisindacabilità della disdetta ante tempus del ccnl risiede, dunque, nella conseguente sopravvenuta cessazione del sostegno normativo dell’attività sindacale svolta dalle rappresentanze aziendali dei sindacati firmatari. Né rileva la circostanza che, successivamente alla disdetta, gli organismi sindacali aziendali delle oo. ss. abbiano promosso iniziative dirette a ripristinare l’applicazione del ccnl, in quanto tale attività è stata “non già garantita dall’accordo sindacale ormai disdetto dalle società opponenti bensì … oggetto di concessione da parte del datore di lavoro il quale, ritenendosi ormai non più vincolato all’osservanza delle disposizioni contrattuali in materia di esercizio delle libertà sindacali, ha discrezionalmente ritenuto di non ostacolarlo”.

Disdetta del contratto collettivo con effetti antisindacali
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