Il criterio della elevata professionalità con riferimento al tipo di attività, determinato mediante indici programmatici e discrezionali, è idoneo ad individuare i lavoratori destinatari della CIGS.

 Nota a Cass., 18 gennaio 2019, n. 1378

 Francesca Albiniano

“Il potere dell’imprenditore di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni è soggetto – oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione di cui all’art. 15 legge n. 300 del 1970 ed ai principi di correttezza e buona fede – a limiti interni connessi all’osservanza dei criteri coerenti con la finalità dell’istituto della cassa integrazione, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, in relazione ai quali il criterio della professionalità adottato nella selezione deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non a livelli professionali scelti in maniera discrezionale e o in relazione al maggiore o minore rendimento professionale, costituenti dati generici ed opinabili”.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione 18 gennaio 2019, n. 1378 (in tal senso, v. anche Cass. 1° febbraio 1993, n. 1178) che, confermando la pronuncia resa in secondo grado (App. Trento n. 36/2015), ha stabilito che il criterio della “elevata professionalità” contenuto nell’accordo sindacale non aveva carattere di specificità, non consentendo, stante la sua genericità, alcun controllo giudiziale sulla sua effettiva applicazione.

In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento per la concessione della CIGS la verifica sia della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere che delle modalità della rotazione (anche ai fini dell’adeguatezza della comunicazione ex art. 1, co. 7,  L. n. 223/1991), va condotta “con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, dovendo assolvere sia alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sia a quella di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell’esercizio del potere del datore di lavoro” (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25737; Cass. 26 settembre 2011, n. 19618; Cass. S.U. 11 maggio 2000, n. 302).

La previa determinazione dei criteri per l’individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione, che come tali devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto, già previsto dall’art. 5 , L. n.164/1975, costituiscono infatti una garanzia apprestata direttamente dalla legge (art. 1, co. 7, L. n. 223/1991) anche per i lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti.

Dal momento, dunque, che la precisazione di criteri specifici è finalizzata alla verifica dell’esercizio del potere privato di scelta del datore di lavoro dei dipendenti da collocare in CIGS e delle modalità di rotazione degli stessi, la mera circostanza per cui il criterio in parola sia stato condiviso in sede di accordo sindacale, (così, nella specie, in sede di accordo 2 febbraio 2010) appare del tutto irrilevante (v. in tal senso, sulla medesima procedura, Cass. 16 aprile 2014, n. 8896).

CIGS e criterio dell’elevata professionalità
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