I premi versati in seguito a polizze assicurative pei rischi professionali non rientrano nella retribuzione imponibile.

Nota a Cass. 10 agosto 2018, n. 20709

Alfonso Tagliamonte

Nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali rientrano solo i premi versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti per le polizze assicurative riferibili alla copertura dei rischi extraprofessionali; ove l’ente previdenziale abbia azionato il credito in riferimento ai premi complessivamente versati dalla società per polizze cumulative (riferite cioè a rischi professionali e non) dovrà dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto lavorativo, mentre il datore di lavoro deve provare la ricorrenza di cause di esclusione di cui all’art. 12, co. 2, L. n. 153/1969.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (10 agosto 2018, n. 20709) relativamente ai contributi pretesi dall’INPGI sul valore dei premi per l’assicurazione integrativa stipulata dal datore di lavoro in favore dei giornalisti per la copertura cumulativa di rischi professionali ed extraprofessionali.

La Corte è, pertanto, intervenuta nuovamente sulla nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi allo scopo di verificare l’inclusione in tale nozione dei premi corrisposti dal datore di lavoro per polizze assicurative integrative in favore dei dipendenti.

Come noto, in base all’orientamento dominante della giurisprudenza in tale nozione va inclusa qualunque attribuzione patrimoniale causalmente collegata al rapporto di lavoro che assicuri al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, rientrano nella retribuzione imponibile solo le somme erogate per il pagamento di polizze contro i rischi extraprofessionali dei dipendenti, posto che i premi versati per l’assicurazione dei rischi professionali sono diretti a soddisfare l’esigenza del datore di lavoro di cautelarsi contro la propria responsabilità.

In caso di polizze cumulative, occorre pertanto distinguere la parte del premio riferita ai rischi extraprofessionali (da includere nella retribuzione imponibile) dalla quota imputabile, invece, ai rischi professionali che, come tale, resta esclusa dall’imponibile contributivo.

Per quanto riguarda l’onere di dimostrare la parte di premio assoggettabile o meno a contribuzione previdenziale, secondo i giudici spetta all’ente previdenziale dimostrare che le somme ricevute dal lavoratore sono state corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorrono, nel caso di specie, le cause di esclusione.

Nella fattispecie esaminata, secondo la Corte, l’ente previdenziale non aveva assolto al proprio onere probatorio, pretendendo di far pesare sul datore di lavoro non già la prova degli sgravi o delle ipotetiche detrazioni, ma del quantum stesso del credito contributivo.

Lavoro giornalistico e impossibilità contributiva dei premi versati per polizze cumulative
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