Qualora un lavoratore presti la propria attività in modo indifferenziato per più datori di lavoro, si configura una unicità del rapporto lavorativo ed una responsabilità solidale dei fruitori dell’attività nei confronti del lavoratore stesso.

 Nota a Cass. 11 febbraio 2019, n. 3899

Alfonso Tagliamonte

La lavoratrice in stato di gravidanza che abbia prestato la sua attività in favore di più società che, pur non costituendo un vero e proprio gruppo aziendale, siano collegate da una situazione di codatorialità, non può essere legittimamente licenziata qualora non si possa ritenere, stante l’esistenza di diverse società, che l’attività aziendale sia complessivamente cessata.

Nelle ipotesi di codatorialità, inoltre, le diverse società sono responsabili in solido con la datrice di lavoro formale.

Tali principi sono stati enunciati dalla Corte di Cassazione (11 febbraio 2019, n. 3899) che articola il suo ragionamento sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Gruppo d’imprese. Il gruppo societario si caratterizza per l’esistenza di una serie di elementi: struttura organizzativa e produttiva; integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese; coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario; svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 13809/2017, Cass. n. 26346/2016).

b) Concezione realistica. Nel diritto del lavoro i concetti di impresa e datore di lavoro vanno individuati “sulla base di una ‘concezione realistica’, nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi” (cfr. Cass. n. 25270/2011, in motivaz.).

c) Prestazione contemporanea. A prescindere dall’esistenza di una sinergia tra varie imprese, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro, qualora si accertati che il lavoratore svolga un’attività amministrativo-contabile, contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di una serie di società e che la prestazione, nell’orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società.

d) Unicità del rapporto. “In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri, è configurabile l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ.”, che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (cfr. Cass. n. 7704/2018, in questo sito, con nota di A. LARDARO, Società collegate e risarcimento del danno, Cass. n. 13646/2015, n. 3249/2003, n. 13904/2000, n. 3844/1986).

Codatorialità e licenziamento
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