La comunicazione all’Ispettorato del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rientra nell’ambito delle prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Nota a Cass. ord. 4 febbraio 2019, n. 3182

Francesco Belmonte

Fra le condizioni di applicabilità degli sgravi contributivi (di cui all’art. 3, co. 6, L. n. 448/1998), rientra [lett. h)] l’obbligo di rispettare le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ossia tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, fra cui la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Tale principio è affermato dalla Corte di Cassazione (4 febbraio 2019, n. 3182), la quale precisa che la suddetta previsione ha “sicuramente funzione di garanzia dell’osservanza delle prescrizioni più spiccatamente tecniche o di cautela generica e che la comunicazione preventiva ai predetti organi amministrativi di personale o soggetti esterni, qualificati anche da esperienze pregresse o da specifiche professionalità (art. 8, co. 11, L. n. 626/1994) è a propria volta posta al fine di assicurare che la nomina effettivamente vi sia e che lo svolgimento delle relative funzioni risulti suscettibile di controllo, il tutto a salvaguardia, appunto, dell’effettività della tutela della salute sui posti di lavoro”.

La scelta del legislatore, pertanto, è quella di subordinare il godimento di benefici contributivi alla piena osservanza di una specifica normativa che comunque attiene all’ambito dei rapporti di lavoro ed alla garanzia primaria della tutela della salute, peraltro munita di rispondenza diretta ai valori costituzionali (art. 32 Cost.).

Né rileva l’ipotetica regolarizzazione della posizione datoriale (consentita dalla legge all’art. 13, D. Lgs. n. 124/2004) avente l’effetto di estinguere le sanzioni amministrative riconnesse alla violazione. Ciò, in quanto “l’impedimento che l’inosservanza determina rispetto agli sgravi non costituisce sanzione amministrativa, determinando più semplicemente il venire meno di una condizione necessaria affinché si possa godere dei benefici contributivi in questione, sicché anche l’ipotetica regolarizzazione non integra ex tunc un requisito la cui ricorrenza deve essere necessariamente antecedente o contestuale rispetto alla fruizione degli sgravi”.

Comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sgravi contributivi
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